Dispersione delle ceneri: la legge 130 del 2001

Si passi ora a trattare un diverso tipo di problema: la dispersione delle ceneri. E’ noto infatti come in alcuni paesi anche culturalmente vicini al nostro sia consentita la dispersione delle ceneri in natura. Nel nostro paese tale pratica non era possibile in quanto l’art. 411 del codice penale -.” Era dunque espressamente prevista come fattispecie penalmente rilevante la dispersione delle ceneri.le ceneri indistintamente in un cinerario comune all’interno del cimitero in caso di mancata scelta dei familiari su una forma di sepoltura delle ceneri.
La legge 30 marzo 2001, n. 130 recante “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri” ha modificato all’articolo 2 l’articolo 411 del codice penale aggiungendo ai commi sopra riportati altri due. La nuova formulazione della norma è la seguente:

“3. Non costituisce reato la dispersione delle ceneri

di cadavere autorizzata dall’ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto. 4.

La dispersione delle ceneri non è più reato

dunque, a meno che non sia autorizzata dall’ufficiale di stato civile o che sia effettuata con modalità diverse da quelle volute dal defunto.

Si può dunque già da oggi disperdere le ceneri di un proprio congiunto in mare

, in montagna o altrove? La risposta è negativa. e la dispersione delle ceneri venga consentita nel rispetto della volontà dei defunti all’interno del cimitero oppure in natura oppure in aree private.

. La dispersione delle ceneri è vietata nei centri abitati,

La dispersione in mare ,

nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti. Chi esegue la dispersione? a dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall’esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell’associazione cremazionista cui era iscritto il defunto o, in mancanza, da personale autorizzato dal comune. Altra novità della legge 130/01 è la possibilità di affidare l’urna ai familiari che potranno, ad esempio, interrarla nel giardino di casa o tenerla in una stanza della casa. La dispersione, dunque, si fonda sulla volontà del defunto e non anche dei familiari. In attesa di sapere come il ministero disciplinerà la materia si inizi a dire che la volontà del defunto non può che essere provata in tre modi: con dichiarazione scritta del de cuius; con manifestazione scritta dei familiari che riportano la volontà del de cuius; con prove testimoniali attraverso sentenza del giudice. Questo potrebbe rivelarsi utile qualora si decidesse di iniziare ad accogliere le domande per la dispersione delle ceneri in attesa di poterla materialmente autorizzare.