Dispersione delle ceneri in mare

La dispersione delle ceneri determina la impossibilità di una loro successiva raccolta e conservazione quando esse siano già state sversate in acqua
Così l’interramento di un’urna biodegradabile, che determini nel tempo (uno spargimento di ceneri nella terra configura la fattispecie della dispersione in terra, e la dispersione, dovrebbe pur sempre esser autorizzata dall’ Ufficiale di Stato Civile su precisa ed inequivocabile volontà del de cuius.

Il seppellimento in terra delle ceneri del proprio corpo, laddove sia legale, comporta una espressa manifestazione di un preciso ed inequivocabile volere del de cuius alla dispersione delle ceneri previo loro interramento.

Il de cuius, infatti, potrebbe eleggere un luogo di sua proprietà durante la vita, che cessa d’essere tale al momento del decesso, attraverso un legato testamentario.

Diversa è l’ipotesi di trasporto da una regione in cui la dispersione sia ancora inibita verso una dove, invece, sia già possibile disperdere le ceneri.

Per le ceneri provenienti da altra Regione

Per le ceneri provenienti da altra Regione sarà, anche dopo un primo periodo di sepoltura in tumulo, quindi, competente al rilascio dell’autorizzazione alla dispersione o affido l’Ufficiale di Stato civile del Comune di sepoltura non convenzionale (o comunque di un comune interno alla regione, poichè l’autorizzazione alla dispersione è valida su tutto il territorio regionale) previa presentazione dell’autorizzazione di cremazione rilasciata dal Comune di decesso oppure del verbale di disseppellimento delle ceneri e della manifestazione di volontà del de cuius.

Più possibilisti si potrebbe essere per le ceneri di resti mortali non richiesti e soprattutto per le ossa calcinate, le ossa infatti quando non raccolte in cassetta ossario (per esser poi tumulate in una sepoltura privata e quindi dedicata) già giacciono tutte assieme nell’ossario comune ed in modo massivo possono esser trasportate alla volta del crematorio.

A maggior ragione la questione non si porrebbe per le ceneri sepolte nel cinerario comune, il cinerario comune, tuttavia è predisposto per accogliere perpetuamente le ceneri, esse allora potrebbero esser rimosse dal cinerario comune solo o per soppressione del cimitero oppure qualora fosse consentita la loro successiva dispersione in natura a questo punto su disposizione dell’autorità comunale. Nessuna legge regionale sembra, però, aver considerato questa remota evenienza.

Tutte le leggi regionali richiamano più o meno esplicitamente i principi della Legge 30 marzo 2001 n. 130 rendendone così immediatamente efficaci le norme procedurali ed operative.